Lavori Edilizia: Cos'è e Come Funziona la SCIA

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In questo Libro delle Idee vedremo cos'è e come funziona la SCIA, cioè la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la tipologia di comunicazione che è necessario presentare alle amministrazioni dei comuni in cui si trovano gli immobili su cui si intende effettuare interventi di demolizione, restauro o ampliamento.

La normativa che regola il funzionamento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività è contenuta negli articoli 22 e 23 del Testo Unico per l'Edilizia ed è stata di recente sottoposta a modifiche che ne hanno chiarito i contorni e ridefinito gli ambiti di uso con maggiore precisione, così come avvenuto in ambiti differenti per IMU e TASI.

Il cosiddetto decreto SCIA 2, il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 che ha modificato il Testo unico dell’Edilizia a riguardo, ha eliminato la DIA, cioè la Denuncia di Inizio Lavori, la CIL, ovvero la Comunicazione di Inizio lavori, così come il certificato di agibilità, sostituito dalla SCIA stessa.

Gli interventi per i quali è necessaria la SCIA sono quelli di sono di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali di case e immobili e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo che riguardano le stesse parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli che prevedono la creazione di un complesso edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedente, e che comportino dei cambiamenti rispetto alla volumetria complessiva degli edifici stessi. 

La SCIA, poi è necessaria anche nel caso di quegli interventi che, solo nel caso di immobili compresi nelle cosiddette zone omogenee A, implichino dei mutamenti nella destinazione d'uso degli immobili stessi e per quelli che comportano una modifica della sagoma e della forma degli immobili che sono sottoposti a vincoli.

1. La SCIa: cos'è

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 147 del 6 agosto 2012, in attuazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, la direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato europeo comune, approvata ed emanata nel 2006, che aveva l'obiettivo di consentire una semplificazione e velocizzazione delle aperture di attività nei settori del commercio, dell'artigianato e in quello edile.

Di fatto la SCIA ha sostituito ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni agli albi o ai ruoli, che erano prima richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciale o artigianali, il cui rilascio dipendeva  dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi. 

Dal momento in cui la SCIA è entrata in vigore nel cosiddetto decreto Semplificazioni, è sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato, o presentarlo agli enti interessati per riuscire a ottenere le necessarie autorizzazioni comunali e licenze previste anche nel caso di lavori edilizi di ristrutturazione di case e immobili.

2. La SCIA per l'edilizia

La segnalazione certificata di inizio attività è in qualche modo un'evoluzione della precedente CILA, cioè della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Nel caso della SCIA, è necessario l'intervento di un professionista abilitato, come un architetto, per garantire la legittimità della richiesta.

Come detto, lo scopo principale dell'introduzione della SCIA era quello di semplificare e sveltire le pratiche per l'inizio dei lavori: i lavori possono quindi essere iniziati immediatamente, già il giorno stesso in cui la richiesta viene presentata al Comune, senza necessità di attendere 30 giorni, come previsto nel caso della DIA. 

In ogni caso, l'amministrazione comunale a cui la SCIA viene presentata, ha 30 giorni di tempo per effettuare le verifiche di rito e, nel caso dovesse riscontrare delle irregolarità nella richiesta e nel progetto, può riservarsi di interrompere i lavori e richiedere ulteriori approfondimenti. Alla scadenza dei 30 giorni, però, non potrà più intervenire se non in caso di evidenti pericoli per la salute e la sicurezza.

3. Per quali interventi è necessaria la SCIA

Come detto, la tipologia degli interventi che riguardano la SCIA è stata specificata dalle recenti modifiche al Testo Unico per l'Edilizia che di SCIA si occupano, modifiche che hanno chiarito e definito in maniera più precisa i contorni e i confini della SCIA.

Gli interventi coperti dalla presentazione della SCIA sono quelli che nel passato erano coperti dalla cosiddetta DIA, e cioè  gli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo, e quegli interventi che possono alterare la sagoma degli edifici ma con l'intento di ripristinare la loro funzionalità in caso di danneggiamenti o crolli.

Per gli interventi che non siano compresi in queste categorie, si potrà ricorrere alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la CILA, oppure al cosiddetto Permesso di Costruire, che fa riferimento in particolare ai lavori di costruzione di edifici ex-novo.

4. Altri interventi coperti dalla SCIA

Oltre agli interventi già elencati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività interessa anche altre tipologie di interventi edilizi. E cioè degli interventi di variazione che però non incidono sui parametri urbanistici e in particolare sulle volumetrie degli edifici,

La SCIA copre anche interventi edilizi che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia di un edificio, e che non alterano in maniera rilevante la sagoma esterna di abitazioni o immobili che siano sottoposti a vincoli paesaggistici da parte delle amministrazioni preposte.

Sono inoltre realizzabili grazie alla copertura della SCIA le varianti a Permessi di costruire che non costituiscano delle variazioni sostanziali, a condizione che gli interventi siano conformi a quelle che sono le indicazioni e le prescrizioni urbanistiche ed edilizie del comune di riferimento.

5. Due casi particolari: SCIA tardiva e SCIA in sanatoria

Esistono due particolari casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività: la SCIA tardiva e la SCIA in sanatoria. Nel primo caso, quello di SCIA tardiva, si tratta di una SCIA che viene inviata nel caso i lavori siano già stati iniziati e prevede una sanzione da corrispondere al Comune di riferimento, con un importo minimo che parte da circa 515 euro.

Nel caso della cosiddetta SCIA in sanatoria, invece, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività viene presentata quando i lavori sono già terminati ed è quindi necessario che questi vengano sottoposti a un accertamento della conformità degli interventi, ed è soggetta al pagamento della rispettiva sanzione stabilita dai comuni di riferimento.

In ogni caso, il termine massimo di efficacia della SCIA è pari a tre anni e, per le porzioni di intervento eventualmente non ultimate, sono necessarie delle nuove segnalazioni. Gli interessati dovranno comunque comunicare allo Sportello Unico la data di fine dei lavori.

E adesso tocca a voi: raccontateci le vostre esperienze con la SCIA lasciando un commento

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