Veranda Tucommit Giardino moderno veranda,arredamento da giardino
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La Corte di Cassazione con la sentenza 10190/2016 ha stabilito che verande e posti auto coperti devono essere conteggiati nella superficie utile a determinare se l’immobile può usufruire del bonus prima casa. Quando si acquista un immobile da adibire a prima casa si ha diritto ad uno sconto sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Questa agevolazione non può essere usata per gli immobili di lusso. Infatti in base al DM 2 agosto 1969 un immobile, anche se abitazione principale, è considerato di lusso se la sua superficie utile complessiva supera i 200 metri quadri e se ha come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte quella coperta.

Verande, posti auto e Bonus prima casa

L’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che verande e i posti auto protetti da una pensilina non dovevano essere considerati come superfici coperte perché sprovviste di un tetto permanente e fisso, ma come pertinenze. In considerazione di questo, la somma delle aree pertinenziali potrebbe portare nel caso in cui ci sarebbe un’area dovuta a queste pertinenze ad esempio di oltre sei volte la superficie coperta dovuta all’abitazione vera e propria. In breve questo è il caso in cui l’acquirente di un’abitazione monofamiliare con giardino aveva usufruito del bonus prima casa, ma il Fisco sosteneva che non ne avesse diritto in quanto come anticipato la superficie delle aree “esterne” è risultata 6 volte la superficie delle aree “interne”. Con queste caratteristiche, la casa sarebbe rientrata tra gli immobili di lusso e l’acquirente avrebbe dovuto pagare maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana e la Cassazione sono di parere diverso. Secondo la loro valutazione, il termine copertura va interpretato in senso letterale. La veranda, dotata di un’intelaiatura di ferro infissa al pavimento e ai muri perimetrali, aveva tra l’altro il permesso di costruire in sanatoria e anche la copertura del posto auto era stata realizzata con strutture permanenti e non amovibili. Alla luce di questi motivi la veranda e il posto auto sono stati conteggiati nelle superfici coperte e non in quelle pertinenziali. In questo modo la superficie delle pertinenze non ha superato i limiti previsti dal DM 2 agosto 1969, la casa non è risultata immobile di lusso e l’acquirente non ha dovuto pagare la maggiorazione delle imposte.

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